Ordinanza del Sindaco n. 48 del 17/05/2020 - ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell'Emergenza epidemiologica da covid-19 fase 3° dal 18 maggio 2020
A seguito degli ultimi provvedimenti del Governo e della Regione Lazio per la riapertura, a partire da lunedì 18 maggio, di specifiche attività economiche, produttive e ricreative, Il Sindaco ha emanato una nuova ordinanza per indicarne gli orari di apertura, sottolineando il rispetto delle Linee guida per la riapertura di dette attività, emanate previa Ordinanza Regionale 16 maggio 2020 n. Z00041, allegate alla presente.
Di seguito un estratto dell'ordinanza
[omissis]
1. Con decorrenza 18 maggio 2020:
a. È ripresa su tutto il territorio comunale l’attività del commercio su aree pubbliche sia su posteggio che che itinerante;
b. Il mercato settimanale del venerdì si svolgerà sia per i generi alimentari che non alimentari nell’unico sito in Via del Callarozzo (Parcheggio Taverna dei Frati) e Piazzale Croce Rossa Italiana;
c. Per il commercio su aree pubbliche verrà emanate apposite regolamento;
2. Con decorrenza dall’18 maggio 2020 gli orari di aperture e chisura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività è disciplinata come segue:
a. attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili:
ore 07,00 -20,00
b. tabaccherie e panifici: ore 7,00-20,00
c. commercio al dettaglio: ore 8,00 – 20,00;
d. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ore 6,00-24,00;
e. attività artigianali di pizzeria a taglio e similari : ore 12,00-24,00
f. Servizi alla persona (Acconciatori ed Estetisti): intera settimana ore 07,30- 20,00
Ai sensi del Decreto Legge 16 maggio 2020 , n. 33 , l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041
SI RICORDA CHE
1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche,commerciali e artigianali:
a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
c. attività artigianali;
d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di
bagni turchi, saune e bagni di vapore;
f. agenzie di viaggio.
Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla 16/05/2020 - Bollettino Ufficiale Della Regione Lazio - N. 64 Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente disposizione.
2. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli
spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
b. l’attività nautica di diporto;
c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
f. l’apicultura;
g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.
3. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente disposizione. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione
4. Dal 18 maggio sono permessi, senza alcuna limitazione, solo gli spostamenti all’interno del territorio regionale, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente ad eventuali specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Gli spostamenti e i trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute sono vietati fino al 2 giugno anche se resta valida l’attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, dal 3 giugno ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all’altra (non solo, ma anche da e per l’estero) salvo che, per alcune aree geografiche, non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l’emanazione di provvedimenti restrittivi.
5. Permane il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. Permane il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;
7. Si raccomanda infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr. 800118800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.
[omissis]